Legal Area: Giustizia aumentata e giustizia predittiva: una ricognizione dei tools legal tech esistenti e dei progetti di ricerca in corso

Keywords: legal-tech app; giustizia aumentata; augmented justice; giustizia predittiva; predictive justice.

 

Summary: Introduzione.1. Criticità principali nell’esercizio delle professioni legali: l’uso della tecnologia come risposta possibile. 2. Scelta metodologica. – 3. Ricostruzione del quadro normativo. – 4. Realtà legal tech: diffusione e tassonomia.5. Progetti di ricerca in corso – Conclusioni.

 

 

 

Introduzione.

 

Il presente contributo si propone di effettuare una ricognizione dei tools legal tech, che trovano applicazione nell’esercizio delle professioni legali, in modo più o meno disruptive.

Il settore delle legal technologies è costituito da agenti economici che producono beni o servizi giuridici a beneficio di addetti ai lavori (studi legali, avvocati, pubbliche amministrazioni) e privati cittadini (consumatori).

La portata assunta dal fenomeno analizzato rileva sotto un duplice profilo: da un lato si nota che il mercato relativo a tali servizi si presenta, sebbene connotato da zone maggiormente sviluppate (USA), uniformemente maturo. In secondo luogo, i temi trattati sono oggetto di riflessioni dottrinali, spesso frutto del dialogo tra il mondo accademico e gli uffici giudiziari, che si traducono in concreti progetti di ricerca volti a individuare applicazioni compatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti.

Sebbene si tratti di un segmento di mercato che non ha ancora raggiunto il livello di sviluppo presente in paesi caratterizzati da mercati più maturi, anche in Italia il settore delle legal technologies ha avuto una considerevole accelerazione. A partire dal triennio 2017-2019, si è registrato un trend costante di crescita che ha determinato un notevole aumento del fatturato complessivo del comparto, passando da 5 milioni a 12,5 milioni di euro[1]. La crescente tendenza alla digitalizzazione della giustizia si è rivelata determinante nel processo di sviluppo e diffusione delle legal tech app, che ormai offrono soluzioni tecnologiche nella totalità dei settori del diritto.

La maggior parte degli applicativi esistenti viene sviluppata da start up[2], concentrate prevalentemente sul settore della giustizia aumentata (document automation, digital forensics, IP management, contract lifecycle management, comply-tech, e-discovery), mentre i diversi gruppi di ricerca attivi in tale ambito si concentrano sui temi della giustizia predittiva.

 

 

  1. Criticità principali nell’esercizio delle professioni legali: l’uso della tecnologia come risposta possibile.

 

L’esercizio delle professioni legali ha da sempre manifestato delle criticità relative a profili diversi: l’incertezza del diritto, l’impossibilità di calcolare e prevedere i processi decisionali, la durata irragionevole dei processi, il rispetto delle garanzie costituzionali di indipendenza e imparzialità degli organi giudicanti e l’effettività della tutela giurisdizionale. Nel corso del tempo sono state molteplici le soluzioni proposte per contenere le criticità evidenziate: dalla suggestione illuminista, mai compiutamente realizzata, di perseguire un diritto certo, rispetto al quale il giudice fosse un’impersonale bouche de la loi, agli sforzi tesi all’attuazione di un processo giusto ed equo, la cui ragionevole durata è uno degli attributi fondamentali consacrati dalle principali carte dei diritti[3].

Non sono stati trascurati i profili di mera efficienza richiesti a più livelli dalla macchina della giustizia, dalle pubbliche amministrazioni e dai professionisti del diritto in generale. In tale ottica si inseriscono gli interventi finalizzati a risolvere le problematiche legate all’utilizzo di materiale cartaceo: la digitalizzazione delle attività processuali ha consentito di consultare agilmente i fascicoli a distanza, di evitare i rischi di manomissione, distruzione o dispersione degli atti contenuti negli stessi e velocizzare le comunicazioni tra gli uffici giudiziari e le parti. Nella medesima prospettiva si inserisce la previsione di cui all’art art. 3-bis, L. 7.08.1990, n.241, a norma della quale, «per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».

Nell’attuale contesto di digital trasformation, la sostituzione degli esseri umani nell’esercizio di talune attività con agenti intelligenti non è una soluzione praticabile nel settore delle professioni legali: il livello di complessità delle attività in questione e, come evidenziato da parte della dottrina, le stesse norme vigenti nell’ordinamento[4] lo impediscono.

Tuttavia, è legittimo affermare che un uso adeguato della tecnologia da parte degli operatori del diritto possa rivelarsi un fattore determinante per ridurre talune delle criticità individuate. La prospettiva corretta in cui porsi è quella di considerare la tecnologia quale risorsa, strumento e non mero sostituto di giudici, avvocati e professionisti legali.

Autorevole dottrina[5] ha evidenziato come le macchine intelligenti non siano semplici strumenti tecnologici impiegati per sostituire compiti umani, che i giuristi pratici ancor oggi svolgono e continueranno presumibilmente a svolgere, come la scrittura giuridica o il processo telematico, ma producono cambiamenti delle prestazioni professionali, senza limitarsi a surrogare attività esistenti.

Si ripresentano, in tutta la loro attualità, gli interrogativi posti da Reed C. Lawlor come incipit di un articolo[6] apparso sulla rivista dell’American Bar Association nel 1963, che esaminava il livello di incidenza delle nuove tecnologie sulla società, giungendo a conclusioni che possono dirsi, a posteriori, corrette e lungimiranti. L’innovazione raggiunta viene vista come una preziosa occasione per mettere in luce i limiti esistenti e trovare nuove soluzioni per superare gli stessi. Lawlor si interrogò sul ruolo che lo sviluppo delle tecnologie potesse avere su ambiti quali la ricerca legale, l’analisi di elevate quantità di documenti e la possibilità di prevedere l’esito delle controversie: «will computers revoluzionise the practice of law and the administration of justice, as they will in almost everything else? Will they help the legal profession in the analysis of legal materials? Will they help make law less unpredictable?».

 

Uno studio[7] condotto dalla Bucherius Law School insieme al Boston Consulting Group, relativo al livello di digitalizzazione della giustizia, ha individuato tre livelli di soluzioni tecnologiche che troveranno, in breve tempo, applicazione nel settore della digital justice.

In primo luogo, sarà necessario utilizzare le c.d. tecnologie abilitanti (enabler technologies): è la categoria più generica e ricomprende le piattaforme cloud e i software necessari per garantire i livelli di cybersecurity che si rendono necessari. Lo studio rileva che tools di tal genere, sviluppati da fornitori di servizi tecnologici generici e non strettamente afferenti al comparto legal tech, sono già utilizzati presso le istituzioni e gli enti pubblici e saranno una componente ancor di più indefettibile per l’intero sistema giudiziario.

Un secondo livello, intermedio, di tecnologie che troveranno sempre più applicazione è rappresentato dalle support process solutions. Sono i tools, prevalentemente gestionali (case management e document and knowledge management), finalizzati ad ottimizzare la gestione delle attività processuali come la formazione e la consultazione dei fascicoli, prevalentemente digitali e non più cartacei.

Da ultimo, il livello più avanzato di tools legal tech, è costituito dalle substantive law solutions: i tools in grado di supportare giudici, avvocati o funzionari nello svolgimento dei loro compiti tradizionali di interpretazione e applicazione del diritto sostanziale. Rientrano in tale categoria i tools di document automation, i software avanzati di ricerca giuridica e giustizia predittiva.

In tale prospettiva, si prende atto del consolidarsi di diverse realtà legal tech, tra loro eterogenee, che contribuiscono a delineare la dimensione di una giustizia aumentata.

 

 

  1. Scelta metodologica.

 

Con particolare riguardo alla metodologia, l’analisi in merito al ruolo svolto dalle legal-tech app nell’esercizio delle professioni legali è stata condotta mediante un esame analitico e la successiva catalogazione dei dati raccolti in tabelle[8].

L’eterogeneità degli applicativi esistenti, che si declina sia sotto il profilo delle funzioni, che della natura pubblica o privata degli sviluppatori, ha richiesto una preventiva catalogazione dei dati, seguendo una duplice prospettiva.

In primo luogo, sono state isolate a monte le categorie di tools alle quali ricondurre i singoli applicativi e, successivamente, si è proceduto con una successiva divisione, tenendo conto della natura degli sviluppatori dei singoli applicativi, distinguendo i progetti di ricerca di natura propriamente accademica dalle iniziative di digitalizzazione portate avanti da singoli uffici giudiziari[9]. Una specifica sezione è stata dedicata, in un’ottica comparata, alla ricognizione dei progetti di ricerca attivi in altri Stati.

 

 

  1. Ricostruzione del quadro normativo.

 

L’analisi dei dati raccolti evidenzia il consolidarsi della realtà legal tech, caratterizzata dalla presenza di numerosi tools sviluppati da start up o nell’ambito di progetti di ricerca. Tuttavia, manca un quadro normativo che disciplini organicamente la materia e, in più, si rileva l’assenza di coordinazione tra i pochi dati normativi vigenti.

Un ulteriore aspetto critico si rileva nel constatare l’assenza di coordinamento tra i recenti interventi normativi, quali il D.Lgs 149/2022 - c.d. Riforma Cartabia - e quanto previsto in materia di digital justice e giustizia predittiva da documenti programmatici istituzionali (PNR) e non (Libro Bianco per la giustizia 2030).

Il quadro normativo vigente è composito e ricomprende sia fonti di hard law, che di soft law, le quali si presentano maggiormente analitiche.

Con riguardo alle fonti di hard law, alcuni aspetti del settore legal tech trovano disciplina nella Proposta di Regolamento (UE) COM(2021) 206 final,che, nella prospettiva di un’approccio risk based, traccia una summa divisio tra tools classificabili come ad alto rischio o meno.

In particolare, al considerando 40, si legge che «alcuni sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale».  

L’AI Act riconduce espressamente alla caegoria dei tools ad alto rischio i soli applicativi «destinati ad assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti»[10], non ritenendo opportuno estendere tale categoria alle restanti legal-tech-app, che, pur sfruttando l’intelligenza artificiale, sono destinate all’esecuzione di mere attività amministrative quali l'anonimizzazione o pseudo-anonimizzazione di decisioni giudiziarie o atti di parte, le comunicazioni tra il personale. Ne discende una differenza di disciplina applicabile: solo i tools c.d. ad alto rischio rientreranno nell’ambito di applicazione del titolo III[11] del Regolamento, mentre le legal tech con un grado di rischio inferiore saranno assoggettate alla disciplina meno stringente del titolo IX, a norma del quale si incoraggia l’adozione di codici di condotta, elaborati da singoli fornitori di sistemi di IA o da organizzazioni che li rappresentano.

Nell’ambito della riforma Cartabia, si rileva che gli interventi di digitalizzazione relativi al settore civile sono stati minimi e limitati ad aspetti gestionali. La riforma non realizza appieno le potenzialità derivanti dalle diverse legal tech diffuse sul mercato, perdendo così un’occasione per attuare una effettiva digitalizzazione, nella prospettiva dei diversi spunti programmatici contenuti all’interno di documenti programmatici istituzionali (PNRR) e non, come il Libro Bianco per la giustizia 2030[12]

Infatti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito delle linee di intervento relative alla riforma della giustizia, dedica alla digitalizzazione del sistema giudiziario un profilo trasversale di intervento. In particolare la missione 1 componente 1 (M1, C1) prevede di investire nella trasformazione digitale mediante la digitalizzazione dei fascicoli e l’adozione di strumenti avanzati di analisi dati, per un totale rispettivamente di € 83.476.440,91 ed € 50.000.000,00. Le azioni pianificate mirano ad aumentare l’efficienza degli uffici giudiziari, riducendo la durata media dei processi civili e penali e assicurando una risposta giudiziaria tempestiva e calcolabile.

Il Libro Bianco per la giustizia 2030, pur non avendo carattere istituzionale, rappresenta un autorevole contributo proveniente dal mondo accademico e delinea un’idea di digitalizzazione quale formante della nuova giurisdizione. La tecnologia digitale è concepita quale nuovo paradigma di organizzazione e di interventi volti alla definizione di un processo digital by design, come reazione all’attuale deficit in termini di governance. Nello specifico, il Libro Bianco fa espresso riferimento alla necessità di implementare le capacità predittive di analisi e di esito del contenzioso.

In verità, si deve dare atto della circostanza che la riforma Cartabia, novellando l’art. 46 delle disp.att. al codice di rito civile, pone le prime basi per lo sviluppo di atti processuali che siano effettivamente digital by design: il passaggio dai documenti ai dati processabili da macchine ed esplorabili dall’IA diventa elemento portante di una vera innovazione in campo giudiziario.

Il terzo comma dell’articolo citato rinvia a dei decreti ministeriali il compito di definire gli schemi informatici degli atti giudiziari, mediante la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento automatico delle informazioni nei registri del processo[13]. Sebbene la dottrina abbia già evidenziato l’effetto rilevante che, nel lungo periodo, potrebbe avere tale impostazione,[14] bisogna sottolineare che, al momento la violazione di tali indicazioni di forma rileva solo in sede di decisione sulle spese.

Diversamente, si presentano maggiormente analitiche le fonti di soft law che disciplinano la materia, quali la Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi predisposta dal CEPEJ (Commissione per l’efficienza della giustizia).

Si tratta di un documento recante cinque principi fondamentali che gli attori pubblici e privati, cui è formalmente indirizzata la Carta, sono tenuti ad osservare nel momento in cui immettano sul mercato o utilizzino strumenti o servizi relativi al trattamento di decisioni e dati giudiziari. Mediante l’analitica indicazione degli utilizzi da incoraggiare e da evitare, sono individuate le coordinate essenziali entro cui bilanciare l’esigenza di efficienza e rapidità con i principi fondamentali riconosciuti e garantiti all’interno dello spazio europeo.

Sulla base dei principi richiamati, la CEPEJ ha classificato le diverse applicazioni dell’intelligenza artificiale nei sistemi giuridici europei, individuando alcuni tools il cui sviluppo è da incoraggiare (chatbot, tecniche volte a valorizzare il patrimonio giurisprudenziale, valutazioni e proiezioni quantitative); altri che esigono notevoli precauzioni metodologiche (risoluzione online delle controversie, supporto a misure di risoluzione alternativa delle controversie in materia civile); altri ancora il cui uso è subordinato a supplementari studi scientifici (Anticipazione delle decisioni dei tribunali, valutazione dell’attività dei magistrati); infine, altri da esaminare con le più estreme riserve (uso di algoritmi con effetti deterministici e discriminatori, come COMPAS e HART nella materia penale).

 

 

  1. Legal tech: diffusione e tassonomia.

 

L’eterogeneità delle funzioni svolte dai diversi tools rende difficile sviluppare dei criteri tassonomici univoci per classificare i singoli applicativi.

Una prima classificazione può essere sviluppata a partire dalle categorie generali adottate dal CodexTechindex[15], osservatorio istituito presso la Stanford Law School, che individua nove categorie di legal techn app: legal analytics, compliance, document automation, legal research, marketplace, online dispute resolution, e-discovery e practice management.

L’espansione del mercato legal tech italiano ha confermato nel corso degli ultimi due anni le prospettive di crescita attese, soprattutto sotto il profilo economico-reddituale[16]. La crescita del mercato e la stabilizzazione dello stesso hanno impattato sulla tipologia di legal tech apps sviluppate: si nota come le principali società di area hanno investito in soluzioni legal tech maggiormente disruptive[17], determinando così una netta rimodulazione dell’offerta.

Tra i settori in crescita, soprattutto a partire dal 2019, figura la categoria dei tools di legal automation (drafting di testi contrattuali e documenti legali, legal analysis). Continuano a ricoprire una posizione di rilievo le soluzioni sviluppate per il management della proprietà intellettuale (IP management)[18] e le regulatory technologies[19].

Si registra una rilevante diffusione dei tools di legal automation, che in Italia rappresentano l’11% delle legal tech. In questa categoria rientrano, in primo luogo, i tools di document automation: si tratta di tools in grado di assistere l’utente nella redazione di determinati documenti, principalmente a livello di bozza. Questi ultimi sono limitati alla redazione di tipologie preventivamente selezionate di documenti, in quanto vengono strutturati creando una check-list ad alberatura complessa, a partire dalla quale viene generato un questionario (nei casi più avanzati sono presenti chatbot che pongono domande mirate) da sottoporre all’utente. Una volta inserite le informazioni, viene redatto un documento che costituisce una prima bozza, molto utile per accelerare la prima fase delle trattative, ma destinato ad essere rivisto e personalizzato da un professionista.

Rientra in tale categoria la legal tech italiana Lexdo.it[20], che consente di generare bozze di diversi documenti sulla base delle scelte effettuate mediante un questionario, con la successiva possibilità di personalizzare ulteriormente il documento autonomamente o chiedendo una consulenza. I templates utilizzati quale modello di base sono redatti da professionisti e costantemente aggiornati alla normativa vigente.

Tra le applicazioni di document automation si segnala la suite di Clifford Chance[21] per i documenti VIMA[22] (Venture Capital Investment Model Agreements), che consente di automatizzare la redazione degli stessi mediante un tool messo a disposizione dei clienti della law firm. Questo tool è stato sviluppato al fine di accelerare le trattative tra le parti, considerata l’ingente numero di operazioni comerciali diffuse nell’area di Singapore e il relativo sviluppo della contrattualistica in Asia.

Recentemente, si assiste ad un ulteriore sviluppo di tale categoria di tools. Iniziano a comparire sul mercato applicativi di document automation maggiormente avanzati, che sfruttano maggiormente l’AI generativa[23]: sono in grado di generare il testo di una clausola contrattuale, di suggerire modifiche da apportare e segnalare clausole mancanti rispetto agli standard di settore.

Si segnala la diffusione di applicativi di document automation sviluppati in house da studi legali sulla base di specifiche esigenze, come PowerLex[24], tra i primi tool in grado di redigere atti di parte come comparse di costituzione, memorie e comparse conclusionali, soprattutto per il contenzioso in materia assicurativa.

Un’altra categoria di legal tech che si sta sviluppando è quella relativa ai tools di ricerca giuridica. Rispetto alle tradizionali banche dati, che operano mediante operatori booleiani, questi tools consentono di condurre una ricerca più mirata, disponendo di un maggior numero di filtri per la ricerca e di modalità più avanzate di esposizione dei risultati, quali l’utilizzo di tecniche di visual analytics[25].

Alcuni tools particolarmente avanzati, sfruttando sofisticate tecniche di Natural Language Processing, sono in grado di rispondere a domande giuridiche poste in linguaggio naturale dall’utente. Questa funzionalità si riscontra nel software italiano Lisia, in grado di estrarre in pochi secondi la risposta alla domanda posta dall’utente in linguaggio naturale, mostrando i risultati più pertinenti all’interno di una banca dati composta da due milioni e mezzo di sentenze integrali. Tuttavia, si segnalano i profili critici legati a motori di ricerca simili e lawbot: l’uso degli stessi dovrebbe essere limitato ai professionisti e non dovrebbero essere alla portata di persone che non possiedono alcuna qualifica - c.d. quisque de populo-, in ragione della delicatezza del ruolo rivestito dal momento della consulenza.

 

 

  1. Progetti di ricerca attivi

 

Al contrario, si concentrano maggiormente sul tema della giustizia predittiva i diversi – e sempre più numerosi - progetti di ricerca. La diffusa incertezza interpretativa e la tendenza della giurisprudenza ad assumere carattere creativo rendono sempre più necessaria l’esigenza di certezza del diritto avvertita dai giuristi, dagli operatori economici e, in generale dai consociati. In tale prospettiva, si comprende l’attenzione riservata al tema da autorevoli esponenti del mondo accademico e non.

Con il termine giustizia predittiva si fa riferimento all’insieme degli strumenti, sviluppati grazie all’analisi di big data giudiziari (testi normativi, giurisprudenziali e dottrinali), in grado di prevedere il possibile esito di una controversia[26]. Tale risultato è perseguito da ciascun sistema di giustizia predittiva in modo differente e, in particolare, possono differire per il metodo (induttivo, deduttivo o misto), per la selezione dei dati giudiziari che il sistema elabora ai fini della predizione (solo dispositivi delle sentenze, anche ratio decidendi, giurisprudenza e dottrina, normativa e giurisprudenza), per la natura pubblica o privata dello sviluppatore e per l’applicazione o meno di tecniche di legal analytics.

L’interpretazione arbitraria della legge è interdetta agli organi giudicanti dalle norme dettate in materia di interpretazione (art.12 Preleggi), cui gli stessi sono assoggettati dal vincolo ex art. 101 Cost. Inoltre, norme quali l’art. 65 ord. giud. e lo stesso art. 101 Cost. esprimono l’impersonale oggettività del diritto[27] e la funzionalità tecnica della sua applicazione, vietando pre-giudizi e pre-comprensioni. Lo sviluppo di piattaforme e buone prassi adottate presso gli uffici giudiziari volte a garantire la prevedibilità delle decisioni determinerà il recupero di una concezione normativistica[28] del diritto, mentre non sarà compatibile con una concezione decisionistica, che privilegi la giustizia del caso concreto. La considerazione degli elementi sopra descritti ha condotto, su un piano più generale, ad affermare la possibilità di un intervento degli strumenti di IA fino ad una certa soglia, identificata con il momento di decisione da parte del giudice. Con la dovuta cautela, si colgono delle aperture in merito agli strumenti predittivi, ammettendone l’utilizzo in funzione ausiliaria al giudicante e aprendo la strada a forme di “giustizia predittiva mite”[29].

Sono molteplici i progetti di giustizia predittiva attualmente attivi in Italia e nel resto del mondo. Al fine di restituirne un quadro completo, può essere tracciata una summa divisio tra: a) iniziative portate avanti da uffici giudiziari nell’ambito delle buone prassi, b) progetti sviluppati da istituzioni accademiche e c) piattaforme realizzate da privati[30].

         Diversamente rispetto a quanto sta avvenendo in altri stati europei, tra cui l’Estonia, in Italia manca un progetto organico di digitalizzazione o di giustizia predittiva, che coinvolga tutti gli uffici giudiziari; invece si registrano numerose ed eterogenee iniziative territoriali, rientranti nell’ambito delle buone prassi, portate avanti da singole Corti d’Appello nell’ambito del relativo distretto, solitamente in collaborazione con le università locali.[31] Tra le iniziative esaminate si nota la netta prevalenza di progetti volti a sviluppare sistemi di giustizia predittiva di tipo induttivo, consistenti nella creazione di banche dati della giurisprudenza di merito del distretto di appartenenza. Inoltre, si nota che la maggior parte di tali progetti non sfruttano tecniche di intelligenza artificiale: l’estrazione dei principi di diritto e l’individuazione degli orientamenti dominanti viene eseguita manualmente. In secondo luogo, sono presenti iniziative, volte a predisporre piattaforme di giustizia predittiva su base induttiva, che sfruttano tecniche di intelligenza artificiale a fini predittivi: Giustizia Predittiva[32] (Tribunale e Università statale di Milano) e Giurisprudenza Predittiva (Corte d’Appello e Tribunali del distretto di Venezia, Università Ca’ Foscari e Deloitte).

Con riguardo ai progetti di ricerca di ambito accademico, dall’analisi dei dati raccolti, è emerso che gli stessi sono finalizzati non solo all’implementazione di piattaforme di giustizia predittiva, ma anche allo sviluppo di diverse applicazioni dell’AI al diritto (document automation, standardizzazione atti e summarization): Predictive Jurisprudence[33], progetto della Scuola Superiore Sant’Anna che sfrutta l’archivio documentale dei Tribunali di Genova e di Pisa (a partire dal 2021); IustitIA[34] della Corte d’Appello e dell’Università di Reggio Calabria e i progetti di ricerca attuati in esecuzione dell’accordo quadro[35] tra il C.E.D. della Cassazione e lo IUSS di Pavia.

In particolare si collocano in questa prospettiva, i progetti finanziati nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio per il Processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato.[36]

Infine, tra le iniziative di giustizia predittiva attualmente in corso, assume particolare rilievo il progetto PRODIGIT del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero delle Finanze, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Diversamente dalle iniziative territoriali analizzate in precedenza, quest’ultima assume un carattere maggiormente organico, avendo ad oggetto l’intera giurisdizione tributaria. Infatti, il progetto si propone di attuare un importante processo di innovazione della Giustizia Tributaria, con il supporto della tecnologia digitale e dell’intelligenza artificiale. Insieme al generale scopo di digitalizzazione delle attività interne del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, si segnala la proposta di legge[37] avente ad oggetto l’istituzione di una banca dati pubblica e gratuita (modello induttivo), ospitante l’intera giurisprudenza di merito. La finalità perseguita consiste nel rendere noti, ai consociati e ai professionisti del settore, gli orientamenti delle commissioni tributarie, i dettagli e le dimensioni del contenzioso di merito, anche al fine di migliorare la qualità delle sentenze e determinare un effetto deflattivo.

A fronte degli indiscussi profili di miglioramento che l’applicazione delle tecniche di legal analytics apporta al settore delle professioni legali, devono essere messi in luce i limiti e le criticità ancora da superare.

In primo luogo, nella fase di progettazione e durante l’uso delle piattaforme di giustizia predittiva, è necessario assicurarsi che sia sempre garantita la trasparenza della decisione e la completezza del dataset. Sul tema della trasparenza dei risultati prodotti da tools di AI, la proposta di regolamento UE COM 2021/0106 ha recepito l’impostazione adottata dalla Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi.[38]

Un tema intimamente connesso alla qualità del dataset è la prerogativa, costituzionale, di indipendenza del giudice, presupposto per l’imparzialità. Affinché tale garanzia possa dirsi attuata, è necessario che il dataset posto alla base delle piattaforme di giustizia predittiva consti di tutte le pronunce rese nella materia di riferimento, comprese quelle espressione di orientamenti minoritari, al fine di evitare esiti discriminatori.

Inoltre, rileva la natura del soggetto gestore della piattaforma. Con riguardo alla proposta di legge[39] volta ad istituire una piattaforma di giustizia predittiva per la giustizia tributaria, infatti, sono stati sollevati dei dubbi circa le garanzie di indipendenza e terzietà del giudice. La banca dati sarebbe infatti gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, strettamente legato ad una delle parti del giudizio, che è sempre una pubblica amministrazione; nonché soggetto che formalmente nomina (e da cui dipendono), attualmente, i magistrati tributari.

 

 

Conclusioni.

Le applicazioni delle nuove tecnologie, più o meno disruptive, al settore delle professioni legali rappresentano una realtà che, interessando direttamente alcuni dei diritti fondamentali riconosciuti ai singoli, necessita di idonea regolazione. A livello delle istituzioni europee, il Consiglio condivide la valutazione della Commissione contenuta nel Libro bianco sull’intelligenza artificiale, secondo cui per lo sviluppo di un mercato unico per sistemi di AI leciti, sicuri e affidabili, risulta fondamentale un quadro normativo europeo chiaro.

La necessità di promuovere lo sviluppo delle competenze digitali nel campo della giustizia emerge limpidamente dalle Conclusioni «Accesso alla giustizia. Cogliere le opportunità della digitalizzazione»[40], adottate dal Consiglio dell’Unione europea. In questa sede è stato altresì sottolineato che un’adeguata formazione degli stessi operatori si configura quale presupposto per poter trarre vantaggio dall'uso delle tecnologie digitali, nel rispetto dei principi fondamentali dei sistemi giudiziari.

È necessario, in particolar modo per magistrati, avvocati e operatori giudiziari essere sufficientemente formati per poter trarre vantaggio dall’uso delle tecnologie digitali, compresa l’intelligenza artificiale, e monitorare i rischi associati all’uso degli stessi. L’impegno sul piano formativo si configura quale presupposto per garantire un uso competente ed evitare un eccessivo affidamento sui risultati dei software o, al contrario, un’infondata diffidenza nei loro riguardi.

Tale aspetto è condiviso dal Consiglio, laddove riconosce a chiare lettere che il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale ha il potenziale di migliorare il funzionamento dei sistemi giuridici a beneficio di cittadini e imprese, in quanto detti strumenti aiutano giudici e operatori giudiziari nelle loro attività, velocizzano i procedimenti giudiziari e contribuiscono a migliorare la qualità delle decisioni giudiziarie.

In definitiva, l’applicazione dei tools legal tech deve svolgersi nell’ottica di potenziare le capacità dei professionisti operanti nel settore, senza mirare alla sostituzione degli stessi: ne residua l’idea di una “giustizia aumentata”, incrementata e integrata dal ricorso alle nuove tecnologie.



[1] Grotto, Mirafiori, Scapin, Report legal tech 2022, Kopjra e Legal tech Italy, 2022. Consultabile online al link: www.kopjra.com/index.html. Stando ai dati riportati da Forbes, si stima che nel 2016 siano stati investiti 224 milioni di dollari nel settore, con un incremento pari al 713% nel 2017 (Pivovarov, 713% Growth: Legal Tech Set An Investment Record In 2018, in Forbes, 15.01.2019).

[2] È costituito in forma di start-up /PMI innovativa il 48,5% delle realtà legal tech italiane. Solo il 3% è rappresentato da scale-up, aziende innovative, partite come startup, che in meno di 10 anni hanno superato la soglia dimensionale e sono attualmente in grado di erogare sul mercato prodotti o servizi legati a modelli di business consolidati e scalabili. Tra le principali start up del settore si segnalano:

[3] Art. 111 Cost.: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata»; Art. 6 CEDU: «Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta». Art.3 Cost. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Art.21 CEDU. Non discriminazione: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE. «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».

Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (STE n. 108/1981).

 

[4] Viola L., Giurimetria, composizione di dati e giustizia predittiva, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2019. L’autore afferma l’incompatibilità di un giudice-robot con l’ordinamento italiano, argomentando a partire dagli artt. 25 (Giudice naturale precostituito per legge) e 111 (Giusto processo) della Costituzione, che presuppongono l’esistenza di un giudice umano. Richiama inoltre l’art. 51 c.p.c. (astensione del giudice), disposizione che postula la natura umana del giudicante.

[5] Moro P., Intelligenza artificiale e professioni legali. La questione del metodo, JELT, 1,1, 24-43, 05/2019

[6] Lawlor Reed C., What Computers Can Do: Analysis and Prediction of Judicial Decisions, in American Bar Association Journal, vol. 49, n. 4, 1963, pp. 337–44. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/25722338.

[7] Hartung et al., The future of digital Justice, in Bucerius Law School studies, online, 2022. Consultabile al link: legaltechcenter.de/en/studies.html

 

[8] Sono state redatte 7 tabelle, attraverso le quali sono stati elaborati i dati raccolti relativamente ai profili maggiormente rilevanti del settore delle legal techologies: funzione e diffusione dei tools, principali società di area, tipologia di operatori economici e destinatari dei servizi offerti, progetti in corso presso Università, centri di ricerca e uffici giudiziari.

[9] Data lake giustizia - PNRR (M1, C1) www.giustizia.it/giustizia/it/mg   openpnrr.it/misure/13/; ISA Intelligent Assistent Salerno; PRODIGIT www.pongovernance1420.gov.it; Tribunale online, che coinvolge quattro tribunali pilota (Catania, Catanzaro, Marsala e Napoli Nord)smart.giustizia.it

[10] Proposta di Regolamento (UE) COM (2021) 206 final, considerando 40. Possono essere senza dubbio ricondotti alla categoria dei sistemi di AI ad alto rischio i tools di ricerca legale avanzati e di giustizia predittiva, accomunati dalla finalità di incidere direttamente sull’amministrazione della giustizia. 

[11] Tali prescrizioni individuano determinati requisiti obbligatori (Titolo III, capo II, artt.9-15: dotazione di un

sistema di gestione dei rischi, conservazione delle registrazioni, obblighi di trasparenza e fornitura di

informazioni agli utenti, sorveglianza umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza).

[12] AA. VV., Giustizia 2030. Un Libro bianco per la giustizia e il suo futuro, 2021.

Santosuosso A., Pinotti G., Una Giustizia “digital by design”: ecco come realizzarla, in Agendadigitale.eu, 21.06.2021, consultabile al link: www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/giustizia-digital-by-design-ecco-come-realizzarla/

[13] Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

[14] Santosuosso, Un cambio epocale nella giustizia italiana: dai documenti ai dati, in Agendadigitale.eu, 15.06.2023.

[16] Grotto, Mirafiori, Scapin, Report legal tech 2022. Kopjra e Legal tech Italy, 2022. I dati sono coerenti con il livello di integrazione delle tecnologie digitali rilevato in Italia nell’ambito del monitoraggio DESI (Digital Economy and Society Index) che riassume gli indicatori sulle prestazioni digitali dell'Europa e tiene traccia dei progressi dei paesi dell'UE. Consultabile al link: digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance

[17] Susskind, Tomorrow's Lawyers, Oxford, 2017. Si definiscono disruptive le tecnologie che determinano un mutamento sostanziale dell’intero settore di riferimento, richiedendo una rimodulazione dei compiti e delle attività tradizionali.

[18] Le legal tech apps di Intellectual Property management rappresentano una soluzione per la gestione dei beni immateriali titolati (brevetti, marchi, disegni e modelli registrati) e non titolati (know-how, segreti commerciali, marchio di fatto, datasets, invenzioni non brevettate). Automatizzano parzialmente la redazione, il deposito e la gestione amministrativa dei brevetti. Inoltre, tali piattaforme dispongono di funzioni di archiviazione, basate sulla blockchain, sicure e in grado di generare un certificato con validità legale, comprovante la registrazione e recante data e ora del caricamento. Quest’ultima funzione si rivela di particolare importanza per agevolare l’assunzione degli oneri probatori nei casi di asset non titolati.

Tra i principali tools di IP management italiani si segnalano: Certy (www.b2lab.io/certy/); 1trueID (www.1trueid.net/) e Proofy (www.proofy.co/

[19] I tools rientranti nella categoria delle Regulatory Technologies (Reg-Tech) sono finalizzati a fornire un supporto ad aziende e privati nella gestione degli adempimenti normativi imposti dalle discipline di settore e dell’attività di reportistica richiesta dalle autorità di vigilanza.

[20] www.lexdo.it  È possibile scegliere tra più di duecento contratti, statuti o atti unilaterali: contratto di agenzia, contratto d’opera, contratto di lavoro autonomo, appalto di servizi, cessione del marchio, del brevetto, dei diritti d’autore, statuti e atti costitutivi di s.r.l., associazioni, startup innovative, testamento olografo, biotestamento e tanti altri.

[22] I modelli VIMA sono dei template standardizzati elaborati dalla Singapore Academy of Law e dalla Singapore Venture & Private Capital Association, al fine di agevolare le società con sede legale a Singapore nella redazione di diverse tipologie di atti, tra cui: accordi di non divulgazione, condizioni generali di contratto, patti parasociali, atto costitutivo, documentazione ESG (relativa ai dati ambientali, sociali e di corporate governance), contratto di cessione dei diritti connessi alla proprietà intellettuale. Dopo aver risposto ai quesiti contenuti in un questionario o posti da un chatbot interattivo, l’utente riceve una prima bozza del documento da redigere, destinata ad essere personalizzata, che può fungere da base per agevolare le prime fasi della negoziazione. La possibilità di automatizzare la redazione di tali documenti è strettamente legata alla loro standardizzazione.

[23] Spellbook ( www.spellbook.legal )

L'intelligenza artificiale generativa (o IA generativa o GenAI) è un tipo di intelligenza artificiale che è in grado di generare testo, immagini, video, musica o altri media in risposta a delle richieste dette prompt. I sistemi di intelligenza artificiale generativa utilizzano modelli generativi, che sono modelli statistici di una distribuzione congiunta di una variabile osservabile e di una variabile dipendente, che nel contesto del data mining è detta variabile target. Un esempio di questi modelli sono i modelli linguistici di grandi dimensioni che producono dati a partire da un dataset di addestramento utilizzato per crearli. Karpathy, Abbeel, Brockman et al., Generative models, su openai.com.

[24] Sviluppato in house dallo studio ITAS Law Tech con i partner: Bluetensor e Computer Vision. Redige in 20 minuti l’atto di parte richiesto, in particolare: comparse di costituzione, memorie e comparse conclusionali (soprattutto per il contenzioso in materia assicurativa). Predispone automaticamente un report contenente: le informazioni sul caso, estratte dal fascicolo di parte, comprensive di immagini di luoghi esterni, acquisite da google maps; indicazione dei precedenti giurisprudenziali rilevanti.

[25] È il caso di iltuoforo.net e della funzione Giurimetria del tool One Legale

[26] Viola L., Giustizia predittiva, in Treccani diritto online, 2018. Consultabile al link: treccani.it/enciclopedia/giustizia-predittiva_%28Diritto-on-line%29/

[27] Irti N., Un diritto incalcolabile, Torino, 2017. Irti, I cancelli delle parole, Napoli, 2016.Nelle pagine di Irti, le parole che compongono i testi normativi rappresentano metaforicamente dei cancelli, oltre i quali l’interprete non può spingersi, dovendo fare rigorosa applicazione del metodo sussuntivo.  Autorevole dottrina prende atto del ruolo centrale assunto dal diritto giurisprudenziale e dalle tendenze creative della giurisprudenza, che nel momento applicativo, supera la soglia entro cui la legge circoscrive il suo potere interpretativo. Si parla di «età della giurisdizione» e se ne rileva la presenza anche in materie, come il diritto penale, rispetto alle quali il principio di legalità ha carattere fondante. A fronte della crescente importanza assunta dal precedente giurisprudenziale, anche in sistemi di civil law, si comprende come la Corte EDU abbia in più occasioni affermato che la portata del principio di legalità non si limita all’esistenza della norma su cui l’organo giudicante fonda la pronuncia, ma impone che i caratteri di prevedibilità, calcolabilità e accessibilità siano rispettati anche con riguardo al momento interpretativo.

[28] Libertini, Maugeri, Vincenti, Giustizia predittiva e giurisdizione civile. Primi appunti, in aa.vv., Scuola Superiore della Magistratura. Quaderno 15 - Giustizia digitale, 2022.   Ludovici, La giustizia predittiva come strumento necessario per l’affrancamento dal precedente vincolante, in La nuova procedura civile, 1, 2021.  Irti N., Un diritto incalcolabile, Torino, 2017

[29] Ancona, Verso una giustizia predittiva mite, in aa.vv., Scuola Superiore della Magistratura. Quaderno 15 - Giustizia digitale, 2022. Ruffolo, Machina sapiens quale ausiliario del giudice, in Astrid rassegna, 8, 2021; Pajno, L’uso dell’intelligenza artificiale nel processo tra problemi nuovi e questioni antiche, in BioLaw journal, 1, 2022

[30] LexMachina  lexmachina.com/, Ravel Law www.ravellaw.com/, Bloomberg law pro.bloomberglaw.com/legal-analytics/, Premonition premonition.ai/, Predictice www.caselawanalytics.com/, Case law analytics www.caselawanalytics.com/, JuriPredis www.juripredis.com/fr/, progetto Datajust (calcolo risarcimento del danno). predictice.com/.

[31] A seguire questa impostazione sono soprattutto le iniziative avviate pionieristicamente diversi anni fa, come il progetto Prevedibilità delle decisioni (2016) attivo presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari; il progetto Giustizia predittiva della Corte d’Appello e dell’Università di Brescia, avviato nel (2017), ampliato e rivisitato nel 2021 e, infine, il progetto Giurisprudenza predittiva (2017) condotto dalla Corte d’Appello di Venezia e dai tribunali del distretto, in collaborazione con l’Università.

[32] tribunale-milano.giustizia.it/files/Giustizia_predittiva.pdf

[33] www.predictivejurisprudence.eu/. La banca dati è formata dal contenzioso civile di Pisa e Genova, confluito attraverso convenzioni con i rispettivi Tribunali. I provvedimenti e i relativi meta-dati estratti dal PCT sono ripuliti da errori, standardizzati e arricchiti con ulteriori meta-informazioni, le entità (elementi fattuali). Tutte le informazioni sono rese anonime attraverso protocolli costruiti ad hoc e vanno a confluire in un nuovo file con formato flessibile JSON, il quale consente di annotare facilmente parti di testo (frasi, paragrafi e sezioni). I dati convertiti vengono salvati nel Data Lake, che è un repository centrale.

[34] www.iustit-ia.it/

[36] GIUSTIZIA AGILE - Per una giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari (Università della Tuscia, coordinatrice del progetto; Università partners: Roma Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Cassino, Firenze, Pisa, Siena, Perugia e le Scuole Sant’Anna di Pisa e IMT di Lucca). JustSmart - Giustizia Smart: strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici (Università degli Studi di Palermo; Università partner: Catania, Messina, Cagliati e Sassari). Start UPP - Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Università partner: Università della Calabria, à Magna Graecia Catanzaro, Foggia, Politecnico di Bari, Mediterranea di Reggio Calabria, Università del Salento, Salerno). MOD-UPP - Modelli Organizzativi e Innovazione Digitale: Il Nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema Giustizia: Università di Napoli Federico II; Università partner: Molise, Parthenope, G. d'Annunzio di Chieti-Pesca, Teramo, Università Luigi Vanvitelli, Benevento). NEXT GENERATION UPP - Nuovi schemi collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari Per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia Nord-Ovest (Università degli Studi di Torino; Università partner: Bergamo, Brescia, Genova, Università dell'Insubria, Milano Bicocca, Statale di Milano, Pavia, Piemonte Orientale, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, IUSS Pavia). UNI 4 JUSTICE - Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l'effettività del giusto processo (Università di Bologna; Università partner: Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, Verona).

[37] Proposta di legge C.3593 del 31.05.2022 «Introduzione dell’articolo 5-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria»: Art. 5-bis. – (Piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria) – 1. Per promuovere la certezza del diritto tributario e per ridurre il contenzioso in materia, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via gratuita, nel proprio sito internet istituzionale, la piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria, liberamente consultabile da tutti i contribuenti al fine di acquisire, in maniera non vincolante, una previsione del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie concernenti gli atti impositivi adottati dagli enti impositori.

[38] Ai sensi della proposta di regolamento, la decisione è trasparente se rispetta tre garanzie minime richieste: a) la tracciabilità, intesa come la documentazione e la registrazione delle decisioni adottate dai sistemi di intelligenza artificiale e dell’intero processo di elaborazione della decisone; b) la spiegabilità “per quanto possibile” del processo decisionale degli algoritmi, adattata alle persone coinvolte; c) la comunicazione, adeguata al caso concreto, delle capacità e dei limiti del sistema di I.A., al fine di garantire la consapevolezza da parte degli utenti che stanno interagendo con il sistema.

[39] Proposta di legge C.3593 del 31.05.2022 «Introduzione dell’articolo 5-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria»: Art. 5-bis. – (Piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria) – 1. Per promuovere la certezza del diritto tributario e per ridurre il contenzioso in materia, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via gratuita, nel proprio sito internet istituzionale, la piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria, liberamente consultabile da tutti i contribuenti al fine di acquisire, in maniera non vincolante, una previsione del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie concernenti gli atti impositivi adottati dagli enti impositori.

[40] Conclusioni del Consiglio «Accesso alla giustizia - Cogliere le opportunità della digitalizzazione» (2020/C 342 I/01), in G.U.C.E. n. 342 del 14 ottobre 2020

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