La banca non può bloccare l’operatività del cliente se questi non firma l’autorizzazione al trattamento dei dati (commento a Cass. Civ., sez. I, ord. 21 ottobre 2019, n. 26778)

Mario Triggiani

Abstract


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26778/2019, ha dichiarato la nullità la clausola del contratto di conto corrente con cui la banca aveva subordinato l’esecuzione delle operazioni richieste dal cliente al rilascio del consenso al trattamento dei dati sensibili. In particolare, la Cassazione ha sancito che la banca non può bloccare l’operatività del cliente se questi non firma l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, precisando che la condotta della banca comporta la responsabilità della stessa per inadempimento contrattuale, in quanto la richiesta del consenso è da intendersi come contraria a norme imperative dato che la legge sulla privacy ha natura di norma imperativa, contenendo precetti che non possono essere derogati dall’autonomia privata.

Keywords


dati personali; dati sensibili; autonomia contrattuale

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